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Esperienza e determinazione al servizio di una sempre maggiore capacita' risolutiva

Category: idraulicobologna
Creato il Sabato, 28 Settembre 2013 13:32

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L'utilizzazione dei liquidi, in particolare dell'acqua

Category: idraulicobologna
Creato il Sabato, 28 Settembre 2013 13:31

L' idraulica è la scienza che studia l'utilizzazione dei liquidi, in particolare dell'acqua. La meccanica dei fluidi ne costituisce la base teorica. La parola "idraulica" deriva dalla parola greca ὑδραυλικός (hydraulikos) composta da ὕδωρ (hydor) che significa acqua e αὐλός (aulos) che significa condotta.

Branche fondamentali dell'idraulica sono lo studio delle condotte in pressione, canali a pelo libero e foronomia.

I primi impieghi della forza dell'acqua risalgono alla Mesopotamia e all'Egitto, dove l'irrigazione è stato usata sin dal VI millennio a.C. e orologi ad acqua erano usati dal II millennio a.C. Altri primi esempi di uso della forza dell'acqua includono il sistema dei qanat nell'antica Persia e il sistema idrico di Turfan nell'antica Cina.

I Greci continuarono e migliorarono la costruzione di sistemi idraulici. Un esempio famoso è la costruzione di Eupalinos, nell'ambito di un appalto pubblico, di un canale di irrigazione per Samos. Un primo esempio di utilizzo della ruota idraulica, probabilmente il più antico in Europa, è la ruota Perachora (III secolo a.C.)[1] .

Degna di nota è la costruzione di automi idraulici da parte di Ctesibio (270 a.C. circa) ed Erone di Alessandria (10-80 d.C. circa). Erone descrive una serie di macchine funzionanti con energia idraulica, come una pompa, conosciuta da molti siti romani per essere stata utilizzata per sollevare l'acqua e in pompe antincendio, per esempio.

Nella Cina antica c'erano Sunshu Ao (VI secolo a.C.), Ximen Bao (V secolo a.C.), Du Shi (31 d.C. circa), Zhang Heng (78-139 d.C.), e Ma Jun (200 - 265 d.C.), mentre nella Cina medievale c'erano Su Song (1020 - 1101 d.C.) e Shen Kuo (1031-1095 d.C.) che si distinsero per gli studi sull'idraulica. Du Shi impiegò una ruota idraulica per alimentare il mantice di un altoforno per produzione di ghisa, mentre Zhang Heng fu il primo a impiegare idraulica per fornire la forza motrice per rotazione di una sfera armillare per l'osservazione astronomica.

Si ritiene che la Roma imperiale ricevesse oltre un milione di metri cubi d'acqua al giorno, che per la maggior parte rifornivano le case di privati per mezzo di condotte di piombo. A Roma confluivano almeno una dozzina di acquedotti a cielo aperto, con una vasta rete sotterranea, eccettuati gli ultimi 16 km in pianura dove si preferirono gli acquedotti sopraelevati che, assicurando una maggiore pressione all'utenza finale, facilitavano la distribuzione. Gli acquedotti romani erano delle opere ingegneristiche enormi: per costruire l'acquedotto Claudio fu necessario trasportare per ben 14 anni quarantamila carri di tufo all'anno.
Il Pont du Gard a Nîmes.
L'interno dell'acquedotto sul Gard.

Nelle province spesso gli acquedotti attraversavano profonde vallate, come a Nîmes, dove il Pont du Gard lungo 175 metri ha un'altezza massima di 49 metri, e a Segovia (in Spagna) dove un ponte/acquedotto di 805 metri è ancora in funzione.

I romani scavarono anche canali per migliorare il drenaggio dei fiumi in tutta Europa e per la navigazione, come nel caso del canale Reno-Mosa, lungo 37 km, che eliminava il passaggio per mare. In questo campo la loro opera più grande rimase il prosciugamento del lago Fucino, realizzato costruendo all'interno della montagna una galleria di 5,5 km, primato insuperato fino al 1870, con la costruzione della galleria ferroviaria del Moncenisio.

Porto era il golfo artificiale costruito dopo quello di Ostia al tempo dei primi imperatori: il suo bacino interno esagonale aveva un fondale di 4-5 m, una larghezza di 800 metri, banchine di mattoni e calcestruzzo e un fondo di blocchi di pietra per facilitarne il drenaggio.

Nel Medio Evo importante fu il contributo dato all'idraulica dal mondo arabo. Nell'area geografica interessata al primo sviluppo della civiltà araba, furono realizzate importanti opere di canalizzazione per la bonifica e per la distribuzione dell'acqua, con largo impiego del sifone, pressoché sconosciuto precedentemente. L'Islam inoltre assicurò la continuità della conoscenza con le civiltà antiche, in particolar modo con la cultura alessandrina. Quando nel Rinascimento si riscopri la civiltà classica e la sua scienza, in realtà si disponeva di tecniche molto più evolute che nell'antichità e di strumenti matematici molto più versatili quali la numerazione araba e l'algebra, anch'essa di derivazione araba.

Dei numerosi architetti che operarono nel Rinascimento il più significativo e più versatile fu Leonardo da Vinci (1452-1519). A Leonardo è dovuta una prima versione della conservazione della massa in un corso d'acqua, in cui il prodotto tra la velocità media dell'acqua in una sezione e l'area della sezione medesima è costante; sempre Leonardo osservò che la velocità dell'acqua è massima al centro del fiume, e minima sui bordi.[2]

Le norie, ruote idrauliche per il sollevamento delle acque, ad Hama (Siria)

La principale fonte "inanimata"[3] di energia dell'antichità fu il cosiddetto mulino greco, costituito da un asse di legno verticale nella cui parte bassa vi era una serie di palette immerse nell'acqua. Tale tipo di mulino venne usato principalmente per macinare il grano: l'asse passava attraverso la macina inferiore e faceva ruotare quella superiore, a cui era solidale. Mulini di questa specie richiedevano una corrente di acqua rapida ed avevano avuto origine nelle regioni collinose del Vicino Oriente[4]. Tali mulini avevano in genere dimensioni contenute ed erano piuttosto lenti; la macina infatti girava alla stessa velocità della ruota, essi erano quindi adatti a macinare piccole quantità di grano ed il loro uso era puramente locale. Tuttavia essi possono essere considerati i precursori della turbina idraulica ed il loro uso si è protratto per più di tremila anni.

Un tipo di mulino idraulico ad asse orizzontale e ruota verticale fu progettato nel I secolo a.C. dall'ingegnere militare Vitruvio. L'ispirazione può essergli venuta dalla ruota persiana (o saqìya), un congegno per sollevare l'acqua consistente in una serie di recipienti disposti lungo la circonferenza di una ruota, fatta girare da forza umana o animale. Questa ruota era usata in Egitto nel IV secolo a.C. e Vitruvio ne descrisse una più efficiente modificazione, conosciuta come ruota a tazze; la ruota idraulica vitruviana è sostanzialmente una ruota a tazze funzionante in modo contrario.
Mulino galleggiante a Mura (Slovenia)

Progettata per la macinazione del grano, la ruota era collegata alla macina mobile per mezzo di ingranaggi lignei, che davano una riduzione di circa 5:1. I primi mulini di questo tipo erano del tipo "con l'acqua che passa sotto".

Più tardi si provò che una ruota alimentata dall'alto era più efficiente, in quanto sfruttava anche la differenza di peso tra le tazze piene e quelle vuote. Tali ruote, benché più efficienti, richiedevano un considerevole impianto aggiuntivo per assicurare il regolare rifornimento idrico: comunemente si arginava il corso d'acqua in modo da formare un bacino, dal quale un canale di scarico portava un flusso regolare alla ruota.

Questo tipo di mulino fornì una sorgente di energia maggiore di quelle disponibili in precedenza, e non solo rivoluzionò la macinazione, ma aprì la via alla meccanizzazione di molte altre operazioni industriali. Un mulino romano a Venafro del tipo di quelli alimentati di sotto, con ruota di circa 2 metri di diametro, poteva macinare circa 180 kg di grano in un'ora, il che corrisponderebbe ad una potenza di circa tre cavalli vapore; un mulino azionato da un asino o da due uomini poteva invece macinare 4,5 kg all'ora.

Dal IV secolo d.C. nell' Impero Romano furono installati mulini di notevoli dimensioni. A Barbegal, vicino ad Arles, nel 310 venivano usate per la macinazione del grano 16 ruote alimentate per disopra, che avevano un diametro fino a 2,7 metri; ciascuna di esse azionava, attraverso ingranaggi lignei, due macine: la capacità di macinazione complessiva era di 3 tonnellate all'ora, sufficienti al fabbisogno di una popolazione di 80.000 abitanti (e la popolazione di Arles a quel tempo non superava i 10.000 abitanti); il mulino serviva quindi una vasta zona.

È sorprendente che il mulino di Vitruvio non venisse comunemente usato nell'Impero Romano fino al III e IV secolo. Essendo disponibili gli schiavi ed altra mano d'opera a basso prezzo, vi era uno scarso incentivo a impegnare del capitale; si dice poi che l'imperatore Vespasiano (69-79 d.C.) si sia opposto all'uso dell'energia idraulica, perché questa avrebbe recato disoccupazione.

Nel Medio Evo la ruota idraulica fu largamente usata in Europa per una grande varietà di usi industriali. Il Domesday book, il catasto inglese compilato nel 1086, ad esempio cita 5624 mulini ad acqua quasi tutti del tipo vitruviano. Tali mulini vennero usati per azionare segherie, follatoi, frantoi di minerali oltre che di cereali, mulini a pestelli per la lavorazione dei metalli, per alimentare i mantici delle fornaci e per una varietà di altri congegni. Ebbero in questo modo una grande importanza anche sulla ridistribuzione geografica delle attività industriali.

Un'altra fonte di energia sviluppatasi nel Medio Evo fu il mulino a vento. Sviluppatosi in Persia nel VII secolo, pare che sia derivato dalle più antiche ruote di preghiere azionate dal vento usate nell'Asia centrale. Un'altra congettura, plausibile, ma non dimostrata, è che il mulino a vento derivi dalle vele delle navi. Durante il X secolo esso era largamente usato in Persia per pompare acqua e macinare frumento.

I mulini persiani erano costituiti da un edificio a due piani: nel piano inferiore si trovava una ruota orizzontale azionata da sei o dodici ali atte a prendere il vento, collegate ad un asse verticale, che trasmetteva il movimento alle macine situate al piano superiore, con una disposizione che ricorda quella dei mulini greci ad acqua. I mulini a vento ad asse orizzontale si svilupparono in Europa settentrionale attorno al XIII secolo.

Installa Climatizzatore Bologna

Category: idraulicobologna
Creato il Sabato, 28 Settembre 2013 13:30

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Il climatizzatore è una macchina termica, pompa di calore, atta alla regolazione del clima in un ambiente. Esso può produrre calore o frescura regolando temperatura e umidità dell'ambiente climatizzato. Esistono climatizzatori per ambienti chiusi, come abitazioni e uffici, oppure per altre applicazioni quali, ad esempio, la gestione climatica all'interno di autovetture e aeromobili.

Il climatizzatore basa il proprio funzionamento sul ciclo inverso della macchina di Carnot e/o macchina frigorifera. La macchina assorbe calore (Q2) dal serbatoio freddo e lavoro (L) dall'esterno per riversare calore (Q1) nel serbatoio caldo. Scopo del ciclo frigorifero è di trasferire calore da una sorgente a temperatura più bassa a un'altra a temperatura superiore: per il secondo principio della termodinamica tale risultato è possibile solo se esiste un effetto compensatore.

È quindi una macchina capace di trasferire una certa quantità di calore dall'ambiente interno, da refrigerare, all'ambiente esterno, con un funzionamento sostanzialmente paragonabile a quello del congelatore o del frigorifero.

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Il condizionatore d'aria

Category: idraulicobologna
Creato il Sabato, 28 Settembre 2013 13:29

Il condizionatore d'aria è una macchina in grado di sviluppare calore sensibile (positivo o negativo) che viene scambiato con un fluido, il quale messo a sua volta in circolazione cede tale calore ad un ambiente allo scopo di innalzarne o abbassarne la temperatura.

Intorno al 1911 Willis Carrier (Stati Uniti) sfruttò i passaggi di stato di un gas in modo da ottenere una variazione sia positiva ("caldo") sia negativa ("freddo") dell'ambiente circostante.[senza fonte] Tuttavia lo scopo per cui venne implementato ed utilizzato tale sistema non era inizialmente quello di ottenere il freddo, ma di deumidificare l'aria. Carrier lavorava come ingegnere in una compagnia che forniva impianti industriali. Il metodo dell'evaporazione di un liquido a bassa temperatura di evaporazione era già conosciuto in precedenza, ma con perdita della sostanza (ammoniaca), e quindi non utilizzabile per usi continui; Carrier ideò il sistema per recuperarla in un circuito chiuso. Dopo un anno di lavoro gli venne affidato il compito di risolvere il problema del controllo dell'umidità dell'aria in una tipografia di Brooklyn, dove la carta era appunto inutilizzabile a causa dell'eccessiva umidità nell'aria (raggrinziva).

In passato per risolvere questo problema veniva aumentata la velocità dell'aria, o si apriva qualche finestra per contrastare l'umidità con una corrente opposta. L'umidità era anche un grave problema in termini di produttività, perché portava ad un'interruzione dell'attività degli operai e quindi del lavoro. Carrier completò il primo progetto di un impianto di condizionamento dell'aria il 17 luglio del 1902; la tecnologia che stava alla base del suo impianto è simile a quella degli impianti che troviamo in commercio oggi.

Il termine "aria condizionata" risale a Stuart W. Cramer, che si interessò come Carrier allo studio dell'umidità e del condizionamento dell'aria.

Schema di una pompa di calore
1. Condensatore (lato caldo)
2. Valvola di espansione
3. Evaporatore (lato freddo)
4. Compressore

Il funzionamento di un condizionatore d'aria si basa sull'utilizzo di un ciclo termodinamico.

Il condizionatore è in genere costituito da seguenti elementi essenziali:

* il compressore
* il condensatore
* l'evaporante
* l'organo di laminazione.

A completare il condizionatore, oltre a queste parti vi è il gas, che ha la funzione di fluido termovettore.

I gas più utilizzati nei condizionatori d'aria sono (o sono stati):

* R12: condizionatori industriali (ormai fuori legge);
* R22: condizionatori civili e terziario (ormai fuori legge);
* R407c: condizionatori civili e terziario;
* R410a: condizionatori civili e terziario.

Vi sono poi una serie di componenti ed accessori che servono a completare il funzionamento del sistema, come ad esempio: valvole, pressostati, ventilatori, telecomando, sonde, schede elettroniche.

Negli impieghi civili è comune la configurazione che presenta due unità separate:

* un'unità esterna, ospitante il motore del condizionatore caratterizzata dalla ventola radiale
* un'unità interna (lo split), che provvede a mettere in circolo l'aria (condizionata o meno), distribuendola nei locali attraverso un'apposita feritoia.

I condizionatori d'aria possono essere costituiti da due unità, una detta unità interna e la seconda detta unità esterna. Tra le due unità corrono due tubi in rame ed i collegamenti di controllo e comando, mentre l'alimentazione elettrica solitamente viene portata solo all'unità esterna.

Entrambe le due unità necessitano di uno scarico per evacuare l'acqua che si forma per condensazione. Ultimamente sono entrate in commercio macchine formate da un unico elemento le quali, se addossate ad una parete, assolvono ad entrambe le funzioni di quelle prima descritte ma con notevoli limiti di rendimento.

Le unità interne poi possono essere distinte in cinque tipologie costruttive:

* a muro: per installazioni a muro in posizione alta;
* a pavimento: tipo fancoil;
* a consolle: per installazione a soffitto senza controsoffitto;
* a cassetta: per installazioni ad incasso nei controsoffitti;
* canalizzabili: per l'installazione assiemata a condotti d'aria ed anemostati.


I condizionatori si dividono in due grandi famiglie:

* quelli chiamati solo freddo
* quelli detti a pompa di calore.

La differenza sostanziale è che quelli a pompa di calore, oltre a raffreddare l'aria in estate, in inverno possono anche riscaldare invertendo il ciclo di funzionamento.

Un'ulteriore distinzione è quella relativa alla loro alimentazione e al loro funzionamento. Sotto questo punto di vista, ci sono due grandi famiglie:

* condizionatori d'aria on-off
* condizionatori d'aria ad inverter.

La tecnologia dei condizionatori on-off è molto semplice, (costa meno) ed ha un consumo elevato, perché quando si accende va subito alla massima potenza a prescindere da quanta ne serva effettivamente. I condizionatori ad inverter invece hanno una tecnologia detta "modulante": ovvero durante il loro funzionamento, diminuisce la potenza necessaria in funzione del raffreddamento ottenuto man mano fino ad arrivare al minimo necessario al mantenimento della temperatura impostata, con un notevole risparmio energetico.

Se il condizionatore viene fatto funzionare per molte ore (per esempio di notte) è economicamente conveniente il modello inverter, in caso contrario il maggior costo rispetto al modello on-off non viene ammortizzato, poiché la funzione modulante interviene dopo almeno 2-3 ore dalla prima accensione.[senza fonte]

I condizionatori sono vincolati dalle norme europee sul risparmio energetico e debbono essere classificati dal costruttore secondo la classe di consumo energetico. Le classi di consumo energetico sono:

* A: ottimo
* B: buono
* C: medio
* D: mediocre
* E: basso
* F: molto basso
* G: pessimo.

Le classi più alte (A-B) solitamente sono con tecnologia inverter, un condizionatore on-off può essere incluso nella classe A (o sottostanti) nel caso risulti consumare quanto il tipo di elettrodomestico (in questo caso il condizionatore) di una stessa classe, con tecnologia inverter oppure no. Spesso i condizionatori con tecnologia on-off non vanno oltre la classe C.

La direttiva della Comunità Europea è la n. 94/2/CE del 21 gennaio 1994 e al Decreto 12 aprile 1998 del Ministero dell'Industria e Commercio.

La potenza di un condizionatore si misura in BTU/h o frigorie/h.

Non esistono leggi nazionali che vietino l'installazione a parete sulle facciate dei palazzi per quanto alcuni articoli del codice civile nella parte dei condomini si presti a delle interpretazioni. Di fatto la legge 10/91 e il DPR 412 di fatto indicano e consigliano l'uso di macchine a pompa di calore.
Il problema nasce sotto il profilo estetico, molti comuni emanano dei regolamenti, per certe vie di pregio, per evitare la vista delle unità esterne che risultano invasive e poco gradevoli.
Anche i condomini possono emanare dei regolamenti condominiali, deliberati in assemblea, che vietano l'installazione delle unità esterne per motivi estetici. L'argomento è controverso in quanto spesso un bene collettivo (la bellezza del palazzo) si scontra con un beneficio privato (la climatizzazione dell'unità abitativa). Il vincolo, spesso è superato, se la persona ha necessità del condizionamento per motivi di salute, con un certificato medico si evita il regolamento condominiale ma non senza problemi. Nell'ipotesi peggiore, si montano i climatizzatori senza unità esterna.

Nonostante l'ignoranza imperante nel settore queste macchine rientrano sotto la Legge 10/91 e le relative conseguenze della relazione tecnica prevista da tale legge.

Ricadono anche sotto il DM 37/08 (ex Legge 46/90) in quanto hanno dei collegamenti elettrici ed utilizzano gas di varie tipologie.

Va specificato (per i condizionatori destinati per l'ambiente civile) che ricade solo il collegamento relativo alla potenza elettrica per l'alimentazione del condizionatore con l'impianto elettrico di casa. Il collegamento tra le due macchine (sia idraulico che elettrico) non ricade nella legge perché la normativa europea ritiene l'insieme delle due macchine (interna + esterna) un solo componente quindi come se fosse un solo elettrodomestico.

Le norme tecniche di riferimento principali sono:

* UNI EN 378-1 : "Impianti di refrigerazione e pompe di calore" - REQUISITI DI SICUREZZA ED AMBIENTALI - Requisiti di base, definizioni, classificazione e criteri di selezione.
* UNI EN 378-2 : "Impianti di refrigerazione e pompe di calore" - REQUISITI DI SICUREZZA ED AMBIENTALI - Progettazione, costruzione, prove marcatura e documentazione.
* UNI EN 378-3 : "Impianti di refrigerazione e pompe di calore" - REQUISITI DI SICUREZZA ED AMBIENTALI - Installazione in sito e protezione delle persone.
* UNI EN 378-4 : "Impianti di refrigerazione e pompe di calore" - REQUISITI DI SICUREZZA ED AMBIENTALI - Esercizio, manutenzione, riparazione e utilizzo.
* CEI norma 64-8/7 (Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V ca e a 1500 V cc - Ambienti ed applicazioni particolari)

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Category: idraulicobologna
Creato il Sabato, 28 Settembre 2013 13:28

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Creato il Sabato, 28 Settembre 2013 13:27

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Creato il Sabato, 28 Settembre 2013 13:25

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Creato il Sabato, 28 Settembre 2013 13:24

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Installazione di Impianti idrico-sanitari Bologna e provincia Tel. 3387531057

Nella realizzazione di impianti idrico-sanitari, MB IMPIANTI di Basile Michele si è imposto il rispetto degli stessi standard di qualità, prontezza e risparmio adottati per ogni altro impianto termoidraulico.

A questo scopo, con la medesima affidabilità, l'azienda si è specializzata nella progettazione ed installazione, comprensiva di eventuale trasformazione o ampliamento, di impianti idrico-sanitari, sia autonomi che centralizzati, di qualsiasi tipo e dimensione, piccola e larga scala, a servizio della edilizia pubblica e privata, per fabbricati a uso civile e industriale, tanto per nuove costruzioni quanto per ristrutturazioni di impianti precedenti, nel totale rispetto della normativa di legge.
Tutti gli impianti idrico-sanitari, realizzati in tempi brevissimi, rispondono quindi ad alti standard qualitativi, assecondando richieste e necessità di ogni cliente, anche nelle fasi di manutenzione e assistenza, per la sua più totale soddisfazione, curando fino ai minimi dettagli ciascun dettaglio dell'impianto idrico-sanitario, affinché ogni componente utilizzato rispetti precise caratteristiche qualitative e normative.

Installazione di Impianti di Climatizzatori Bologna e provincia Tel. 3387531057
Ogni impianto di climatizzazione e di ventilazione contribuisce sia a portare maggiore benessere negli ambienti domestici e lavorativi che a migliorare stabilità e rendimento dei processi produttivi.
Canalizzare e trattare l'aria, con un impianto di climatizzazione o di ventilazione, significa migliorare la qualità della propria vita e del proprio lavoro.

MB IMPIANTI di Basile Michele, con affidabilità e trasparenza, realizza, seguendo progettazione, installazione e manutenzione, impianti di climatizzazione e ventilazione per ogni tipo di edificio, fabbricato e ambiente, pubblico e privato, ad uso civile, commerciale o industriale, con sopralluoghi accurati e individuazione del miglior sistema da applicare, coniugando comfort, salute e necessità del committente con le competenze di tecnici specializzati in grado di scegliere e utilizzare le tecnologie più moderne nel rispetto di sicurezza normativa e risparmio energetico, cooperando con le migliori aziende fornitrici presenti sul mercato.

Ogni intervento dell'azienda, sia rivolto al raffreddamento dell'aria durante la stagione estiva o al suo riscaldamento durante l'inverno, oppure tratti la depurazione e l'aspirazione dell'aria, è frutto della continua ricerca di nuove tecniche e dell'applicazione delle più recenti tecnologie di controllo elettronico ed elettromeccanico, per stimolare e soddisfare pienamente ogni cliente nelle situazioni più disparate e peculiari.

Installazione di Impianti di Riscaldamento Bologna e provincia Tel. 3387531057
MB IMPIANTI di Basile Michele provvede, a Bologna e in tutta la provincia, all'installazione di impianti di riscaldamento presso ogni genere di utenza, civile e industriale, nell'ambito della edilizia pubblica e privata.
Radiatori, termoconvettori, termoarredi, impianti di riscaldamento a pavimento sono solo alcune delle soluzioni che è possibile proporre ed installare per rispondere, assieme a ciascun cliente, alle sue esigenze specifiche, con materiali scelti con tutta la cura necessaria a garantire resa termica, funzionalità e sicurezza degli impianti, qualità del design e integrazione nell'ambiente, risparmio energetico e rispetto ambientale.

Tutti gli impianti di riscaldamento, da installare in nuovi fabbricati o destinati alla ristrutturazione di edifici già esistenti, non sono frutto di una configurazione rigida, ma è possibile accogliere e trovare assieme ad ogni cliente la risposta adeguata alle sue necessità, all'interno di appartamenti, uffici e ville o, con altrettanta versatilità, tanto in edifici ad uso industriale quanto in ambienti di pubblico utilizzo quali rampe di accesso, parcheggi, eliporti o campi sportivi.
Ogni risposta presuppone il rispetto della massima sicurezza di ogni impianto di riscaldamento o termico, di dimensione grande o piccola che sia, con installazione ed assistenza da parte di personale tecnico abilitato a rilasciare la dichiarazione di conformità alla sicurezza degli impianti, centralizzati e autonomi.

Idraulico CASTEL MAGGIORE a casa tua!

Category: idraulicobologna
Creato il Sabato, 28 Settembre 2013 13:22

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* Si eseguono riparazioni e ristrutturazioni per Privati, Enti Pubblici, Commerciali e Condominiali

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Si definisce "diritto di chiamata" ed è il costo che il tecnico sostiene per andare a casa del cliente.

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Pronto intervento idraulico Casalecchio di Reno

Category: idraulicobologna
Creato il Sabato, 28 Settembre 2013 12:41

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Condizionatore BOLOGNA e provincia.

Category: idraulicobologna
Creato il Sabato, 28 Settembre 2013 12:40

MB IMPIANTI di Basile Michele - Tel. 338.7531057

Climatizzatori Bologna, condizionatore bologna, condizionatore

INSTALLAZIONE condizionatore BOLOGNA H24 - NO COSTO CHIAMATA!

Preventivo gratuito x condizionatore Bologna

Canalizzare e trattare l'aria con un climatizzazione a Bologna significa migliorare la qualità della propria vita e del proprio lavoro.

L'esperienza maturata nel settore del condizionatore è l'utilizzo delle migliori case produttrici, quali Mitsubishi, Daikin, Hitachi, Fujitsu e LG Art Cool, garantiscono un lavoro di alta qualità con la massima cura nei dettagli.

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Tra le marche di climatizzatori commercializzati e assistiti da MB Impianti troviamo:

  • MITSUBISHI
  • DAIKIN
  • LG
  • HITACHI
  • FUJITSU
  • ARISTON
  • VAILANT

Contattami per un preventivo gratuito del tuo condizionatore Bologna Tel. 338.7531057

Il condizionatore è una macchina termica, pompa di calore, atta alla regolazione del clima in un ambiente. Esso può produrre calore o frescura regolando temperatura e umidità dell'ambiente climatizzato. Esistono climatizzatori per ambienti chiusi, come abitazioni e uffici, oppure per altre applicazioni quali, ad esempio, la gestione climatica all'interno di autovetture e aeromobili.

Il condizionatore basa il proprio funzionamento sul ciclo inverso della macchina di Carnot e/o macchina frigorifera. La macchina assorbe calore (Q2) dal serbatoio freddo e lavoro (L) dall'esterno per riversare calore (Q1) nel serbatoio caldo. Scopo del ciclo frigorifero è di trasferire calore da una sorgente a temperatura più bassa a un'altra a temperatura superiore: per il secondo principio della termodinamica tale risultato è possibile solo se esiste un effetto compensatore.

È quindi una macchina capace di trasferire una certa quantità di calore dall'ambiente interno, da refrigerare, all'ambiente esterno, con un funzionamento sostanzialmente paragonabile a quello del congelatore o del frigorifero.

Contattami per un preventivo gratuito per il tuo condizionatore BOLOGNA.

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INSTALLAZIONE condizionatore BOLOGNA e provincia

Category: idraulicobologna
Creato il Sabato, 28 Settembre 2013 12:39

MB IMPIANTI di Basile Michele - Tel. 338.7531057

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La detrazione irpef del 36% e l’iva sulle ristrutturazioni edilizie

Category: idraulicobologna
Creato il Sabato, 28 Settembre 2013 12:38

Sommario
La legge finanziaria 2010 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 il termine per fruire della detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio. La stessa legge finanziaria 2010 ha prorogato la detrazione d’imposta sull’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative. L’agevolazione è applicabile alle abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 e acquistati entro il 30 giugno 2013. Con un recente provvedimento (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011) sono stati aboliti due importanti adempimenti precedentemente richiesti. In particolare, per fruire della detrazione non è più necessario inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara ed indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.
L’agevolazione è applicabile alle abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012 e acquistati entro il 30 giugno 2013.
Non ha più scadenza, inoltre, l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10%, per le prestazioni di servizi e le forniture di beni relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

Non ha scadenze, anche, la possibilità di fruire:
della detrazione Irpef del 19% sugli interessi passivi pagati per mutui stipulati per la costruzione (e la ristrutturazione) dell’abitazione principale;
dell’applicazione dell’aliquota Iva al 4% sui beni finiti acquistati per la costruzione di abitazioni non di lusso (a prescindere che siano prima casa o meno) ed edifici assimilati.

Con un recente provvedimento (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011) sono stati aboliti due importanti adempimenti precedentemente richiesti.
In particolare, per fruire della detrazione non è più necessario:
inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;
indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.

Indice dei contenuti
1. La detrazione irpef per le spese di ristrutturazione
2. I principali tipi di interventi ammessi alla detrazione irpef del 36%
3. L’iva sulle ristrutturazioni edilizie


1. La detrazione irpef per le spese di ristrutturazione
I contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) le spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 per la ristrutturazione di case di abitazione e delle parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Il beneficio sul quale calcolare la detrazione spetta fino al limite massimo di spesa di 48.000 euro da suddividere in dieci anni.
Dal 1° ottobre 2006, l’importo massimo di spesa (48.000 euro), per cui è possibile fruire dell’agevolazione Irpef, va riferito alla singola unità immobiliare e non più ad ogni persona fisica che abbia sostenuto le spese. Di conseguenza, tale ammontare va suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione (ad esempio marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull’ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro).

Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Per esempio, per le spese sostenute nel corso del 2009 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo di 48.000 euro.

I contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni possono ripartire la detrazione rispettivamente in cinque o tre rate annuali di pari importo. Possono optare per questa diversa ripartizione della detrazione anche per le spese sostenute in anni precedenti.

ESEMPI

il contribuente che alla data del 31 dicembre 2010 abbia compiuto 80 anni di età ed abbia effettuato nello stesso anno lavori di ristrutturazione, invece che in dieci anni, potrà ripartire la detrazione spettante in tre quote di pari importo da far valere nei periodi d’imposta 2010, 2011 e 2012, o anche in cinque quote di pari importo da far valere nei periodi d’imposta 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012.
il contribuente che alla data del 31 dicembre 2010 abbia compiuto 75 anni di età ed abbia effettuato lavori di ristrutturazione nello stesso anno, invece che in dieci anni, potrà ripartire la detrazione spettante in cinque quote di pari importo da far valere nei periodi d’imposta 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.

La citata ripartizione della detrazione in tre o cinque anni si applica solo ai contribuenti che siano proprietari o titolari di altro diritto reale sull’unità abitativa oggetto di intervento. Non possono beneficiare di tale disposizione per esempio l’inquilino o il comodatario.
ESEMPIO DI CALCOLO DELLA DETRAZIONE: La casa ha bisogno di alcuni interventi di manutenzione straordinaria, come il rifacimento dell’impianto elettrico, idraulico e del bagno. La spesa sostenuta nel 2010 è di 30.000 euro, Iva compresa. A fronte di questa cifra si possono detrarre 10.800 euro (36% di 30.000) in dieci anni, con un risparmio d’imposta di 1.080 euro per ogni anno. Per le persone anziane di settantacinque e ottanta anni invece il risparmio di imposta conseguibile sarà rispettivamente di 2.160 euro (10.800: 5) e 3.600 euro (10.800: 3) per ogni anno.

Va precisato, inoltre, che si tratta effettivamente di una detrazione dall’imposta e non di un rimborso.

Ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione.
ESEMPIO se la quota annua detraibile è di 1.080 euro in dieci anni, come nell’esempio sopra formulato, e l’Irpef (trattenuta o comunque da pagare) nell’anno in questione ammonta a 1.000 euro, la parte residua della quota annua detraibile, pari a 80 euro, non può essere recuperata in alcun modo. L’importo eccedente, infatti, non può essere richiesto a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo. Lo stesso ragionamento deve essere applicato ai contribuenti che, per raggiunti limiti di età, portano in detrazione in cinque e tre anni la quota annuale relativa agli interventi di ristrutturazione effettuati.
ATTENZIONE la detrazione compete per le spese sostenute nell’anno e rispetta rigorosamente, pertanto, il criterio di cassa. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio la detrazione compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, sempre a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE
Trattandosi di una detrazione dall’Irpef sono ammessi a fruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato.
Più in particolare possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese; in sostanza i soggetti di seguito indicati:

il proprietario o il nudo proprietario;
il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato;
i soci di cooperative divise e indivise;
i soci delle società semplici;
gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori (vedi più avanti).

Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado.

In questo caso (e ferme restando le altre condizioni) la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.

Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto alla detrazione qualora sia stato immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico.

In questo caso è però necessario che:

il compromesso sia stato registrato presso l’Ufficio competente;
l’acquirente indichi gli estremi della registrazione nell’apposito spazio del modulo di inizio lavori.

Ha diritto alla detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, per le sole spese di acquisto dei materiali utilizzati.
PER QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI
I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (precedentemente individuati dall’art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457).
In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione Irpef solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali.

Tra le spese per le quali compete la detrazione, oltre a quelle per l’esecuzione dei lavori, sono comprese:

le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme UNICIG per gli impianti a metano (legge 1083/71);
le spese per l’acquisto dei materiali;
il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
gli oneri di urbanizzazione;
gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreton. 41 del 18 febbraio 1998).

Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.
La manutenzione ordinaria
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione, come già chiarito, solo quando riguardano le parti comuni.
Come precisato nella risoluzione 7/E del 12 febbraio 2020, le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, n. 1 del Codice civile (il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, ecc.)
Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione.
Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.
Se questi interventi fanno parte di un intervento più vasto come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l’insieme delle opere è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali.
Poiché gli interventi di manutenzione ordinaria danno diritto alla detrazione d’imposta soltanto se effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota millesimale.
La manutenzione straordinaria
Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.
ESEMPIO l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione e il miglioramento di servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso, il rifacimento di scale e rampe, gli interventi finalizzati al risparmio energetico, la recinzione dell’area privata, il ripristino e la sostituzione del tetto, la costruzione di scale interne.
Restauro e risanamento conservativo
Sono compresi in questa tipologia gli interventi rivolti a conservare l’immobile e ad assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili.
ESEMPIO gli interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado, l’adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti, l’apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
Ristrutturazione edilizia
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.
ESEMPIO la demolizione e la fedele ricostruzione dell’immobile, la modifica della facciata, la realizzazione di una mansarda o di un balcone, la trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda, l’apertura di nuove porte e finestre, la costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.

Con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio della detrazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

in caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta solo per la fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente;
per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”;
se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.

Questi stessi criteri si applicano anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del cosiddetto Piano Casa (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 4 gennaio 2011).
Altre categorie di interventi ammessi alla detrazione

Sono pure ammessi al beneficio della detrazione gli interventi finalizzati:

alla realizzazione di autorimesse o posti auto; possono avvalersi della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati. In tal caso, però, la detrazione spetta limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione, sempre che le stesse risultino comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore;
all’eliminazione delle barriere architettoniche, sia sulle parti comuni degli immobili che nei singoli appartamenti;
al conseguimento di risparmi energetici;
alla cablatura degli edifici;
al contenimento dell’inquinamento acustico;
all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici;
all’esecuzione di opere interne. Questi interventi sono comunque ammessi al beneficio della detrazione, indipendentemente dalla corrispondenza alle categorie di cui all’articolo 3 del Testo Unico prima citato.

Sono inoltre detraibili i seguenti interventi:

eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione). È utile precisare che gli interventi, che non presentano le caratteristiche tecniche previste dalla legge di settore, non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e, pertanto, non sono agevolabili come tali. Resta fermo, tuttavia, il diritto alla detrazione, secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non compete per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, a titolo di esempio, non rientrano nell’agevolazione di cui trattasi i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse.Tali beni, peraltro, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali a certe condizioni è prevista la detrazione Irpef del 19 per cento in sede di dichiarazione dei redditi.
adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Con il termine “atti illeciti” il legislatore ha inteso fare riferimento agli atti penalmente illeciti (ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). La detrazione in questi casi è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili; ad esempio non rientra nell’agevolazione il contratto stipulato con un istituto di vigilanza. Rientrano, invece, tutte le misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di tali atti illeciti, qui elencate a titolo esemplificativo:
rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
porte blindate o rinforzate;
apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
apposizione di saracinesche;
tapparelle metalliche con bloccaggi;
vetri antisfondamento;
casseforti a muro;
fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline;
esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

In tal modo il legislatore ha inteso ricomprendere nell’agevolazione non solo le opere per l’adeguamento degli impianti alla normativa vigente in materia di sicurezza ma anche quelle opere volte all’installazione di dispositivi non prescritti dalla predetta normativa, ma tuttavia finalizzati ad incrementare la sicurezza domestica.

Non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza in quanto tale fattispecie non integra un intervento sugli immobili (ad esempio non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di una cucina a spegnimento automatico che sostituisca una tradizionale cucina a gas).

L’agevolazione, invece, compete anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili, come, ad esempio la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante.

Tra le opere agevolabili rientrano, ad esempio:

l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti;
il montaggio di vetri anti-infortunio;
l’installazione del corrimano;
interventi di bonifica dell’amianto, limitatamente alle unità immobiliari a carattere residenziale.

ACQUISTO BOX: QUANDO SPETTA L’AGEVOLAZIONE

Oltre che per gli interventi finalizzati alla realizzazione di autorimesse e posti auto, possono usufruire della detrazione d’imposta del 36% anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati.

La detrazione per l’acquisto del box spetta limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione e sempre che le stesse siano dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.

Condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è, comunque, la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box.

Casi particolari

Nel caso in cui l’atto definitivo di acquisto sia stipulato successivamente al versamento di eventuali acconti, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale, la detrazione d’imposta spetta solo se è stato regolarmente registrato un compromesso di vendita dal quale risulti la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’edificio abitativo e il box.

Se manca un preliminare di acquisto registrato, eventuali pagamenti effettuati con bonifico prima dell’atto notarile non sono ammessi in detrazione. In questo caso, infatti, al momento del pagamento non è ancora riscontrabile l’effettiva sussistenza del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma.

Tale condizione può essere considerata comunque realizzata nell’ipotesi particolare in cui il bonifico viene effettuato nella stesso giorno in cui si stipula l’atto, ma in un orario antecedente a quello della stipula stessa (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 13 gennaio 2011).
Per gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto notarile, indicante il vincolo di pertinenza del box con la casa, l’acquirente può usufruire della detrazione sulle spese di realizzazione del medesimo, se specificamente documentate.
COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

L’obbligo dell’invio della comunicazione di inizio lavori è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011.

Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Per fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione i contribuenti sono tenuti ad osservare una serie di adempimenti.

Comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale

Deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R. con le seguenti informazioni:

generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
natura dell’intervento da realizzare;
dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
data di inizio dell’intervento di recupero.

La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla ASL.
Pagamento mediante bonifico
Per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili siano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Sono escluse da tale modalità di pagamento quelle spese che non è possibile pagare con bonifico (ad esempio, oneri di urbanizzazione, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo).

Se vi sono più soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di tutti coloro che sono interessati al beneficio fiscale.

Se il bonifico contiene l’indicazione del codice fiscale del solo soggetto che ha presentato il modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara (adempimento non più richiesto a partire dal 14 maggio 2011), gli altri aventi diritto, per ottenere la detrazione, devono indicare nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che provvede al pagamento.
ATTENZIONE alla norma che prevede che le spese vengano inderogabilmente sostenute tramite bonifico fanno eccezione quelle relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute di acconto operate sui compensi corrisposti ai professionisti, all’imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Al momento del pagamento del bonifico banche e poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011) la ritenuta sui bonifici è stata ridotta dal 10 al 4%.

Con la Circolare n. 40 del 28 luglio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative in merito all’applicazione di questo adempimento.

Con riferimento alle spese sostenute in favore dei Comuni, se il contribuente paga con bonifico, pur non essendo tenuto a tale forma di versamento, deve indicare nella motivazione del pagamento il Comune, come soggetto beneficiario, e la causale del versamento (per esempio, oneri di urbanizzazione, Tosap, eccetera). In questo modo, la banca o Poste Spa non codificano il versamento come importo soggetto a ritenuta (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 4 gennaio 2011).
Altri adempimenti

I contribuenti interessati debbono conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico.
Si ricorda che l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera (in vigore dal 4 luglio 2006 al 13 maggio 2011) è stato soppresso dal decreto legge n. 70/2011.

Tale documentazione, che deve risultare intestata alle persone che fruiscono della detrazione, infatti, deve essere esibita a richiesta degli uffici finanziari.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.
Per le detrazioni richieste fino al periodo d’imposta 2002, quando l’importo complessivo dei lavori eseguiti era superiore a 51.645,69 euro, occorreva inviare al Centro operativo di Pescara la “dichiarazione di esecuzione dei lavori”. Il mancato invio di tale comunicazione, sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri o da altro soggetto abilitato all’esecuzione degli stessi, comportava la decadenza del beneficio. A partire dal 2003, poiché il limite di spesa detraibile è di 48.000 euro (originariamente era stato fissato in 77.468,53 euro), non è più necessario l’invio di questa dichiarazione.
COME SI PUÒ PERDERE LA DETRAZIONE

Nei casi che seguono non viene riconosciuta la detrazione e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici finanziari:

non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’ASL competente, quando obbligatoria;
non vengono esibite le fatture o ricevute relative alle spese, non è esibita la ricevuta del bonifico bancario o postale oppure questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione;
il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale;
le opere edilizie eseguite sono difformi da quelle comunicate al Centro operativo di Pescara e non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali;
vengono violate le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché quelle relative agli obblighi contributivi.

Fino al 13 maggio 2011 era prevista un’altra causa di decadenza dalle agevolazioni fiscali. Era previsto, infatti, l’obbligo di indicare in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori, il costo della manodopera.
In caso di violazioni delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi contributivi il contribuente non decade dal diritto alla detrazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
SE CAMBIA IL POSSESSO
La variazione della titolarità dell’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di ristrutturazione e manutenzione prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire della detrazione, nei casi più frequenti comporta il trasferimento della detrazione.
Compravendita, donazione e successione
Nel caso in cui viene venduto l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate viene trasferito all’acquirente dell’immobile (solo se si tratta, però, di persona fisica).

Se il contribuente che ha eseguito l’intervento (donante) effettua la donazione dell’immobile ad altro soggetto (donatario), il diritto a godere della detrazione per le quote residue spetta a quest’ultimo.

Se muore il contribuente titolare di diritti sull’immobile oggetto dell’intervento di recupero, il diritto a godere delle quote residue della detrazione si trasmette agli eredi. In questo caso, le detrazioni competono solo qualora l’erede conservi la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Nei casi sopra indicati, se le spese di ristrutturazione sono state sostenute da persone diverse dal possessore (inquilino, comodatario), il diritto a detrarre le rate residue non si trasferisce e continua a spettare al detentore o al familiare convivente che ha sostenuto i costi.

Trasferimento dell’inquilino o del comodatario

La cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento.
CUMULABILITÀ CON LA DETRAZIONE IRPEF PER IL RISPARMIO ENERGETICO
La legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) ha prorogato anche la detrazione Irpef del 55% a favore dei contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica negli edifici entro il 31 dicembre 2011.
La detrazione d’imposta del 36 per cento per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con le agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.
Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.
Le agevolazioni sul risparmio energetico

Le detrazioni spettanti devono essere ripartite nel modo seguente:

per le spese sostenute nel 2007, in tre quote annuali di pari importo;
per le spese sostenute nel 2008, in minimo tre e massimo dieci quote annuali di pari importo, a scelta irrevocabile del contribuente ooperata all’atto della prima detrazione;
per le spese sostenute nel biennio 2009-2010, in cinque rate annuali di pari importo;
per le spese sostenute nel 2011, in dieci rate annuali di pari importo.

Condizioni per poter fruire della detrazione Irpef:

redazione da parte di un tecnico abilitato del certificato di asseverazione che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti. Tale certificato deve essere conservato. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaia a condensazione con potenza inferiore a 100 KW, può essere sostituito da una certificazione dei produttori;
redazione e trasmissione all’Enea entro 90 giorni dalla fine lavori, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, dell’attestato di certificazione energetica se le procedure sono state approvate dalle Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano o dai Comuni, oppure dell’attestato di qualificazione energetica. Dal 2008, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e per installare i pannelli solari non è più necessario questo adempimento. Tale certificazione non è più richiesta anche per gli interventi realizzati a partire dal 15 agosto 2009 riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione;
redazione e trasmissione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet www.acs.enea.it dell’apposita scheda informativa;
per le spese sostenute dal 2009, qualora i lavori necessari a realizzare gli interventi proseguano in più periodi d’imposta, è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese effettuate nei periodi d’imposta precedenti;
il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, numero e data della fattura, codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto beneficiario del bonifico.

Al momento del pagamento del bonifico, le banche e le poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011) la ritenuta sui bonifici è stata ridotta dal 10 al 4%.

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2. I principali tipi di interventi ammessi alla detrazione irpef del 36%

Ecco un elenco esemplificativo di interventi ammissibili a fruire della detrazione Irpef. In ogni caso, deve essere verificata la conformità alle normative edilizie locali.
A. Sulle singole unità abitative

Accorpamenti di locali Spostamento di alcuni locali da una unità immobiliare ad altra o anche o di altre unità immobiliari – unione di due unità immobiliari con opere esterne

Allargamento porte Con demolizioni di modesta entità, realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio

Allargamento porte e finestre esterne Con demolizioni di modeste proporzioni di muratura

Allarme finestre esterne Installazione, sostituzione dell’impianto o riparazione con innovazioni

Ampliamento con formazione Demolizione e/o costruzione (scale, vano ascensore, locale caldaia, ecc.) di volumi tecnici con opere interne ed esterne

Ampliamento locali Demolizione e/o costruzione ampliando volumetrie esistenti (Detraibile, purché non sia un nuovo appartamento)

Apertura interna Apertura vano porta per unire due unità immobiliari o altri locali con opere interne o apertura sul pianerottolo interno

Ascensore Nuova installazione o sostituzione di quello preesistente (esterno o interno) con altro avente caratteri essenziali diversi, oppure per adeguamento L. 13/89

Balconi Rifacimento con altro avente caratteri diversi (materiali, finiture e colori) da quelli preesistenti e nuova costruzione

Barriere architettoniche Eliminazione

Box auto Nuova costruzione (Detraibile, purché reso pertinenziale di una unità immobiliare)

Cablatura degli edifici Opere finalizzate alla cablatura degli edifici, a condizione che interconnettano tutte le unità immobiliari residenziali

Caldaia Sostituzione o riparazione con innovazioni

Caloriferi e condizionatori Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi (Detraibile nelle singole unità immobiliari se si tratta di opere finalizzate al risparmio energetico)

Installazione di macchinari esterni Cancelli esterni Nuova realizzazione o sostituzione con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, dimensioni e colori) da quelle preesistenti

Canna fumaria Nuova costruzione interna o esterna o rifacimento modificando i caratteri preesistenti

Cantine Effettuazione di suddivisioni interne con demolizioni e ricostruzioni tavolati opere esterne con modifiche delle caratteristiche delle pareti, porte e finestre

Centrale idrica Riparazioni varie con modifiche distributive interne o esterne – Nuova costruzione (volume tecnico) nell’ambito di un’operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione

Centrale termica Riparazioni varie interne ed esterne, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti (opere murarie) – Con modifiche distributive interne – Con modifiche esterne (sagoma, materiali e colori nuova costruzione (volume tecnico) nell’ambito di un’operazione di manutenzione straordinaria, di un restauro o di una ristrutturazione

Citofoni, videocitofoni e telecamere Sostituzione o nuova installazione con le opere murarie occorrenti

Contenimento dell’inquinamento acustico Opere finalizzate al contenimento realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette (Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge)

Cornicioni Nuova formazione o rifacimento con caratteristiche diverse da quelle preesistenti

Davanzali finestre e balconi Nuova realizzazione o sostituzione di quelli preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse (materiali, finiture e colori)

Facciata Rifacimento, anche parziale, modificando materiali e/o colori (o anche solo i colori)

Finestra Nuova apertura o modifica di quelle preesistenti – Sostituzione con finestre di sagoma, materiale e colori diversi

Fognatura Nuova costruzione o rifacimento con dimensioni e/o percorso diversi da quello preesistente, con opere interne o esterne (dal limite della proprietà fino alla fognatura pubblica)

Garage Riparazioni varie e sostituzioni di parti con caratteristiche diverse da quelle preesistenti – Nuova costruzione (Detraibile, se reso pertinenziale ad una unità immobiliare)

Gradini scale Sostituzione gradini interni e esterni, modificando la forma, le dimensioni o i materiali preesistenti

Grondaie Nuova installazione o sostituzione con modifiche della situazione preesistente

Impianto di riscaldamento autonomo interno (purché conforme alla L. 46/90) Nuovo impianto, senza opere edilizie – Nuovo impianto con opere edilizie esterne (canna fumaria e/o altre opere interne o esterne) per riscaldamento o ventilazione – Riparazioni con ammodernamenti e/o innovazioni

Impianto idraulico Sostituzione o riparazione con innovazioni rispetto al preesistente

Inferriata fissa Sostituzione con innovazioni rispetto alla situazione preesistente – Nuova installazione con o senza opere esterne

Infissi esterni Nuova installazione o sostituzione con altri aventi sagoma, materiali o colori diversi (solo se riguarda l’intera facciata)

Intonaci esterni facciata Intonaci e tinteggiatura esterna con modifiche a materiali e/o colori

Lastrico solare Rifacimento con materiali diversi rispetto a quelli preesistenti

Locale caldaia Riparazioni murarie varie con modifiche rispetto alla situazione preesistente – Nuova formazione (volume tecnico) o esecuzione di interventi esterni che modificano materiali-finiture-colori

Lucernari Nuova formazione o sostituzione con altri aventi caratteri (sagoma e colori) diversi da quelli preesistenti

Mansarda Modifiche interne ed esterne con opere edilizie, senza modificarne la destinazione d’uso

Marciapiede Nuova realizzazione su suolo privato

Messa a norma degli edifici Interventi di messa a norma degli edifici (Detraibile, purché compresa nelle categorie di cui all’art. 1 L. 449/97 e siano presentate le certificazioni di legge)

Montacarichi Nuova installazione e sostituzione di quello preesistente con altro avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti

Muri di cinta Realizzazione e sostituzione con modificazioni rispetto alla situazione preesistente

Muri esterni di contenimento Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte esterna o nello stesso luogo, ma modificando dimensioni, sagoma, materiali e colori

Muri interni Nuova costruzione o demolizione e ricostruzione in altra parte interna

Parapetti e balconi Rifacimento o sostituzione con altri aventi caratteri diversi da quelli preesistenti

Parete esterna Rifacimento anche parziale modificando materiali e colori (o anche solo i colori)

Parete interna Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in altra parte interna

Pavimentazione esterna Nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente modificando la superficie e i materiali

Pensilina protezione autovetture Sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche (materiali e colori) diverse da quelle preesistenti

Persiana Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma, materiale e colori diversi

Pianerottolo Riparazione struttura con dimensioni e materiali diversi da quelli preesistenti

Piscina Rifacimento modificando caratteri preesistenti

Porta blindata esterna Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagoma o colori diversi

Porta blindata interna Nuova installazione

Porta-finestra Nuova installazione o sostituzione con altra avente sagoma e colori diversi – Trasformazione da finestra a porta finestra

Porte esterne Nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagome o colori diversi e viceversa

Recinzioni Realizzazione di nuova recinzione o sostituzione di quella preesistente con altra avente caratteristiche diverse

Ricostruzione Demolizione e fedele ricostruzione di edifici

Risparmio energetico Opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette (Detraibile, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge)

Salvavita Sostituzione o riparazione con innovazioni

Sanitari Sostituzione di impianti e apparecchiature – Realizzazione di servizio igienico interno

Saracinesca Nuova installazione di qualsiasi tipo o sostituzione di quella preesistente con innovazioni

Scala esterna Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra di caratteri (pendenza, posizione, dimensioni materiali e colori) diversi dai preesistenti

Scala interna Nuova installazione, rifacimento e sostituzione con altra, modificando pendenza e posizione rispetto a quella preesistente

Serramenti esterni Nuova installazione o sostituzione con altri aventi finiture e colori diversi dai precedenti

Sicurezza statica Opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica

Solaio Sostituzione dei solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti – Sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote – Adeguamento dell’altezza dei solai, nel rispetto delle volumetrie esistenti

Soppalco Innovazioni rispetto alla struttura preesistente o nuova costruzione

Sottotetto Riparazione modificando la posizione preesistente; sostituzione apparecchi sanitari, innovazioni con caratteristiche diverse da quelle preesistenti – Modifiche interne ed esterne con varie opere edilizie senza modificarne la destinazione d’uso – Formazione di una unità immobiliare abitabile nel sottotetto mediante l’esecuzione di opere edilizie varie (Detraibile purché già compreso nel volume)

Strada asfaltata privata Per accesso alla proprietà

Tegole Sostituzione con altre di materiale e/o forma diverse da quelle preesistenti

Terrazzi Rifacimento completo con caratteristiche diverse da quelle preesistenti (dimensioni o piano)

Tetto Sostituzione dell’intera copertura – Modifica della pendenza delle falde con o senza aumento di volume

Tinteggiatura esterna Rifacimento modificando materiali e/o colori

Travi (tetto) Sostituzioni con modifiche – Sostituzione totale per formazione nuovo tetto

Veranda Innovazioni rispetto alla situazione precedente – Nuova costruzione con demolizione del muro che dà sul balcone creando aumento di superficie lorda di pavimento – Trasformazione di balcone in veranda

Vespaio Rifacimento

Zoccolo esterno facciata Sostituzione con altro avente caratteri essenziali diversi
B. Sulle parti condominiali

Aerosabbiatura Su facciata

Allargamento porte interne Con demolizioni di modesta entità

Allarme (impianto) Riparazione senza innovazioni – Riparazione con sostituzione di alcuni elementi

Androne Rifacimento conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti

Antenna Antenna comune in sostituzione delle antenne private

Balconi Riparazioni parti murarie (frontalini, cielo), sostituzione di parapetti e ringhiere conservando caratteristiche (materiali, sagome e colori) uguali

Box Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti

Caldaia Riparazione senza innovazioni – Riparazione con sostituzione di alcuni elementi

Caloriferi e condizionatori Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi

Cancelli esterni Riparazione o sostituzione cancelli o portoni, conservando caratteristiche (sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti

Canna fumaria Riparazione o rifacimento, interno ed esterno conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti

Cantine Riparazione conservando caratteristiche (materiali e colori) uguali a quelle preesistenti

Centrale idrica Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti

Centrale termica Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti

Cornicioni Rifacimento o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti (materiali, dimensioni)

Davanzali finestre e balconi Riparazione o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti

Facciata Piccola apertura per sfiatatoio gas, rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti

Finestra Sostituzione senza modifica della tipologia di infissi

Fognatura Riparazione o sostituzione della canalizzazione fognaria, fino al limite della proprietà del fabbricato

Garage Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti

Gradini scale Sostituzione con gradini uguali a quelli preesistenti, interni e esterni

Grondaie Riparazione o sostituzione senza modifiche della situazione preesistente

Impianto di riscaldamento Riparazione dell’impianto senza innovazioni, riparazione con ammodernamenti e/o innovazioni (purché conforme alla L. 46/90)

Impianto idraulico Riparazione senza innovazioni o sostituzioni

Inferriata fissa Sostituzione di quelle preesistenti senza modificare la sagoma e/o i colori

Infissi esterni Riparazione o sostituzione, conservando la sagoma, i materiali e i colori uguali a quelli preesistenti

Infissi interni Sostituzione con altri infissi conservando le caratteristiche preesistenti

Intonaci esterni facciata Intonaci e tinteggiatura esterna conservando materiali e colori uguali a quelli preesistenti

Intonaci interni Intonaci e tinteggiatura interna senza limitazioni di materiale e colori

Lastrico solare Rifacimento conservando materiali uguali a quelli preesistenti

Locale caldaia Riparazioni murarie varie conservando le suddivisioni interne preesistenti

Lucernari Sostituzione con altri aventi gli stessi caratteri (sagoma e colori) di quelli preesistenti

Marciapiede su suolo privato Rifacimento come preesistente

Montacarichi (interni ed esterni) Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti

Muri di cinta Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti

Muri esterni di contenimento Riparazione o rifacimento con materiali e sagoma uguali a quelli preesistenti

Muri interni Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi

Parapetti e balconi Riparazione o rinforzo della struttura conservando caratteri uguali a quelli preesistenti

Parcheggi Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti

Parete esterna Rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti

Parete interna Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi

Pavimentazione esterna Rifacimento con dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti

Pavimentazione interna Riparazioni senza innovazioni

Pensilina protezione autovetture Rifacimento conservando sagoma e colori preesistenti

Persiana Sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (sagoma e colori)

Pianerottolo Riparazione struttura conservando dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti (interno ed esterno)

Piscina Riparazione e rinforzo di strutture, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) preesistenti

Porta blindata esterna Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti

Porta-finestra Sostituzione con altra avente gli stessi caratteri essenziali

Porte esterne Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti

Porte interne Riparazione, conservando materiali, colori, dimensioni

Recinzioni Riparazione e sostituzione conservando caratteristiche (sagoma, materiali e colori) preesistenti

Salvavita Riparazione senza innovazioni o riparazione con sostituzione di alcuni elementi

Sanitari Riparazione apparecchi sanitari e opere edilizie varie (tubazioni, piastrelle, ecc.)

Saracinesca Sostituzione con altra purché vengano conservati dimensioni e colori uguali a quelli preesistenti

Scala esterna Riparazione conservando pendenza, posizione, sagoma, colori e materiali uguali ai preesistenti

Scala interna Riparazione e sostituzione conservando pendenza sagoma e posizioni preesistenti

Serramenti esterni Sostituzione con altri aventi le stesse caratteristiche

Serramenti interni Riparazioni, conservando materiali caratteristiche e colori preesistenti

Solaio Sostituzione dei solai di copertura con materiali uguali a quelli preesistenti

Tegole Sostituzione con altre uguali a quelle preesistenti

Terrazzi Riparazione delle pavimentazioni, rifacimento o sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (dimensioni e piano)

Tetto Riparazione con sostituzione di parte della struttura e dei materiali di copertura, conservando le caratteristiche preesistenti

Tinteggiatura esterna Rifacimento conservando materiali e colori preesistenti

Tinteggiatura interna Rifacimento senza limitazioni per materiali e colori

Tramezzi Sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell’unità immobiliare

Travi (tetto) Sostituzione con altre aventi materiali, dimensioni e posizione uguali a quelle preesistenti

Veranda Rifacimento parziale conservando i caratteri essenziali

Zoccolo esterno facciata Rifacimento conservando i caratteri essenziali

.
3. L’iva sulle ristrutturazioni edilizie
L’AGEVOLAZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
La Finanziaria 2010 ha disposto che il regime agevolato dell’Iva diventi permanente (in precedenza era stata invece fissata al 31 dicembre 2011 la data di validità dello stesso). Il regime agevolato prevede l’applicazione dell’Iva ridotta al 10% per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali. Per usufruire dell’agevolazione non occorre indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata. Fino al 13 maggio 2011, tale indicazione era invece obbligatoria per fruire della detrazione del 36% sulle spese di recupero del patrimonio edilizio e per la detrazione del 55% sulle spese per il risparmio energetico.
Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota Iva ridotta invece solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi. I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.

Si tratta di:

ascensori e montacarichi;
infissi esterni e interni;
caldaie;
video citofoni;
apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
sanitari e rubinetteria da bagni;
impianti di sicurezza.

Su tali beni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.
ESEMPIO costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:
a) per prestazione lavorativa 4.000 euro;
b) costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.
Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 20%.

Per destinazione abitativa privata si intende riferirsi alle abitazioni adibite a dimora di privati.

Non si può applicare l’Iva agevolata al 10 per cento:

ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.

In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 20 per cento alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10 per cento, se ricorrono i presupposti per farlo.
L’IVA AGEVOLATA PER I LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE

Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento.

Si tratta, in particolare:

A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione;

B. dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
L’aliquota Iva del 10 per cento si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

.La detrazione irpef per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati
È stata reintrodotta dal periodo d’imposta 2008 la detrazione Irpef del 36 per cento relativa agli interventi di ristrutturazione, riguardanti interi fabbricati, eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 gennaio 2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2013.

In questo caso, l’acquirente o l’assegnatario ha diritto alla detrazione Irpef del 36 per cento calcolata, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, sull’ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione.
ESEMPIO: Prezzo di acquisto dell’abitazione: = 180.000 euro

Costo forfetario di ristrutturazione (pari al 25% di 180.000 euro) = 45.000 euro

Detrazione (pari al 36% di 45.000 euro) = 16.200 euro

La spesa su cui calcolare la detrazione non può comunque eccedere l’importo massimo di 48.000 euro e deve essere ripartita in 10, 5 o 3 rate annuali di pari importo (vedi capitolo 1).

Resta fermo che anche nel caso di stipula del compromesso il rogito deve avvenire entro i termini previsti.

Per effetto delle varie disposizioni che si sono succedute nel tempo, la misura dell’agevolazione spettante varia a seconda del momento di sostenimento della spesa e del periodo in cui sono stati eseguiti gli interventi di ristrutturazione.

Per gli acquisti successivi al 1° ottobre 2006 il limite di 48.000 euro deve intendersi riferito alla singola unità abitativa e non più al numero di persone che partecipano alla spesa. Di conseguenza, questo ammontare va suddiviso tra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione.
LE CONDIZIONI RICHIESTE PER FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE

La detrazione Irpef si applica alle seguenti condizioni:

l’acquisto o l’assegnazione dell’unità abitativa deve avvenire entro il 30 giugno 2011. Il termine “immobile” deve essere inteso come singola unità immobiliare e l’agevolazione non è legata alla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari, costituenti l’intero fabbricato, così che ciascun acquirente può beneficiare della detrazione con il proprio acquisto o assegnazione;
l’unità immobiliare acquistata o assegnata deve far parte di un edificio sul quale sono stati eseguiti interventi di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia riguardanti l’intero edificio. La norma agevolativa trova applicazione, pertanto, a condizione che gli interventi edilizi riguardino l’intero fabbricato (e non solo una parte di esso, anche se rilevante);
i lavori devono essere eseguiti dall’impresa dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2012.

COSA FARE PER OTTENERE LA DETRAZIONE
Per fruire di questa particolare agevolazione non sono necessarie né la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro Operativo di Pescara né l’effettuazione dei pagamenti mediante bonifico.

Parole Chiavi

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Creato il Sabato, 28 Settembre 2013 12:36

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Creato il Sabato, 28 Settembre 2013 12:36

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Condizionatori Portatili

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Creato il Sabato, 28 Settembre 2013 12:34

Alzi la mano chi non conosce il Pinguino De Longhi. Forti di campagne pubblicitarie azzeccatissime, viene in mente quella a Venezia con il canale prosciugato dal deumidificatore, la De Longhi è diventata famosa anche per i suoi condizionatori portatili. Il modello di punta è il Pac we125, oggi vogliamo dare un’occhiata alle sue caratteristiche commentandole insieme al prezzo.

Si tratta di un condizionatore portatile di tutto rispetto che compete con quelli fissi, anche a partire dal prezzo: 650 euro circa.

Innanzitutto la potenza: 12500 Btu con un coefficiente di resa di raffreddamento EER di 3,46 (maggiore è questo indice migliore sarà la capacità di raffreddare). De Longhi riporta nella scheda come il Pac we125 possa andar bene per ambienti fino a 110 MQ. Un po’ ottimisti, specialmente se le condizioni della stanza sono di completa esposizione al sole e con temperature alte. Diciamo che fino a 35 mq potrebbe reggere, oltre….dipende da quanto sopra detto (differenza tra temperatura esterna ed interna, numero di persone presenti nell’ambiente, componenti elettroniche che scaldano la stanza ecc…).

Rumorosità: è un po’ il tallone di achille dei condizionatori portatili per via del motore inserito nel monoblocco. Quelli murali hanno il motore all’ esterno per cui sono molto silenziosi, specialmente in “sleep mode” con indici che danno 19 db di rumore . In questo caso De Longhi riporta 43db, al livello proprio di un murale in piena attività. Ci si può stare di giorno, un po’ di meno la notte.

La specificità del Pac we125 è il raffreddamento ad acqua. E’ infatti uno dei pochissimi condizionatori portatili ad acqua. Questo significa che tramite l’acqua il condizionatore riesce a raffreddare di più e meglio, consumando meno energia. L’autonomia è di 6 ore, il che significa che dopo questo lasso di tempo la tanichetta da 10 litri va riempita nuovamente, in ogni caso il condizionatore continuerà a raffreddare ad aria.

Per il resto il Pinguino Del Longhi we125 offre telecomando di serie, deumidificazione, filtri purificazione dell’aria, display elettronico che permette la programmazione del suo funzionamento (spengimento ed accensione con il timer), ruote per il trasporto, modalità sleep per il rinfrescamento notturno ed utilizza il gas refrigerante r410a.

Insomma si tratta di uno dei migliori modelli di condizionatori portatili. Come detto il prezzo è un pelino eccessivo se pensiamo che con la stessa spesa prendiamo un buon condizionatore fisso inverter, ma per coloro che hanno problemi di installazione o desiderano un condizionatore che possa essere utilizzato in diverse stanze la soluzione è ottimale.

idraulico bologna

servizio assistenza a casa tua e pronto intervento idraulico

Category: idraulicobologna
Creato il Sabato, 28 Settembre 2013 12:34

Le nuove tecnologie sfornano continuamente nuovi prodotti e nuovi servizi, non di meno nel campo dell'idraulica cui è difficile districarsi e fare delle scelte se non si è competenti, ma se vero è, che è piacevole utilizzare questi nuovi accessori altrettanto vero è che "questi giocattoli" si rompono molto facilmente (vasca idromassaggi) ed allora, trovandoci di fronte ad apparecchiature sofisticate e costose non ci rimane che tentare di ripararle ricorrendo a personale sempre più specializzato e sempre più difficile da reperire quale può essere quello nel settore delle riparazioni idrauliche.

L'Azienda MB IMPIANTI di Basile Michele è la soluzione dei vostri problemi di natura tecnica per tutte quelle apparecchiature e sistemi che hanno a che fare con la materia dell'idraulica.

L'MB IMPIANTI di Basile Michele si rivolge ad un'ampia e differenziata clientela che va dal semplice condomino alla più complicata rete di distribuzione e servizi che può essere una scuola finanche un'azienda industriale che usa i sistemi idraulici per il proprio ciclo di lavoro.

Contattateci e consultateci l'MB IMPIANTI di Basile Michele riparazioni idrauliche è lieta di offrirvi il proprio servizio nel settore civile ed industriale, potendo contare su personale formato in campo multidisciplinare , altamente specializzato ed in continuo aggiornamento, avvalendosi delle più moderne tecniche all’avanguardia nel settore al fine di potervi offrire un servizio celere e soddisfacente.

Se osserviamo attentamente tutto il mondo che ci circonda è in buona misura composto da circuiti idraulici ed apparecchiature che sfruttano i principi idraulici per funzionare, i quali per propria natura sono soggetti ad usura a guasti od a malfunzionamenti, allora niente panico, indecisioni od incertezze rivolgetevi con fiducia all'Azienda MB IMPIANTI di Basile Michele "riparazioni idrauliche" leader nel settore dei servizi multidisciplinari, la quale vi metterà a disposizione il personale competente per risolvere i vostri problemi di natura condominiale od eventuali disservizi se avete una struttura industriale in avaria.

Pronto intervento idraulico Bologna a casa tua!

Category: idraulicobologna
Creato il Mercoledì, 28 Settembre 2005 13:25

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Creato il Martedì, 30 Settembre 2003 18:43

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